Scheda servizio

Assegno di maternità dei Comuni

Assegno di maternità dei Comuni

Cos’è

L’assegno di maternità è stato istituito dall’art. 66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

L’assegno di maternità è un contributo economico erogato dall’INPS di un importo rivalutato annualmente (per l’anno 2024 è di € 404,17 per 5 mesi per una cifra complessiva pari a € 2.020,85). Il contributo economico è erogato in un’unica soluzione.

A chi è rivolto

Hanno diritto all’assegno di maternità per ogni figlio nato, adottato o in affidamento le madri che sono:- cittadine italiane;
– cittadine comunitarie;
– cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo C.E. che: non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità o che lo stesso risulti di importo inferiore all’assegno di maternità (in questo caso spetta la differenza) e il nucleo familiare abbia un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) alla data di nascita del figlio, inferiore ad Euro 20.221,13 per l’anno 2024.

Come funziona

La domanda per l’assegno di maternità, dovrà essere presentata presso il Comune di residenza dalla madre, entro sei mesi dalla data di nascita del figlio. L’assegno di maternità può essere richiesto anche da un soggetto diverso dalla madre solo nei casi particolari previsti dalla legge (madre minore di età, affidamento esclusivo al padre, minore non riconosciuto…).

Alle domande vanno allegati:
• Copia carta d’identità
• Isee
• Codice IBAN

Per i cittadini extracomunitari:
• Carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo C.E.

Il Servizio Sociale del Grappa provvederà a trasmettere i dati all’INPS che procederà alla liquidazione del contributo direttamente alla richiedente.

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